Art. 5.

      1. Per le richieste ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche di cui al settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto all'ufficiale giudiziario un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.
      2. I compensi stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo competono all'ufficiale giudiziario procedente al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
      3. È istituito il registro cronologico denominato «modello RB (ricerca beni)» conforme al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia.
      4. Al settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'esito delle operazioni di ricerca dei beni l'ufficiale giudiziario raccoglie, in apposito verbale, le dichiarazioni o le attestazioni rilasciate dai funzionari degli uffici pubblici e le operazioni svolte. Del rinvenimento o del mancato rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione l'ufficiale giudiziario redige estratto dal predetto verbale e lo rilascia, a richiesta, al creditore procedente. In

 

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caso di rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario provvede ai sensi del quarto comma ed i beni mobili si considerano pignorati al momento dell'accesso dell'ufficiale medesimo».